SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2018

 

Invio delle fatture del periodo: gennaio-giugno 2018

 

Entro il prossimo 1° ottobre, visto che il 30 settembre cade di domenica, viene confermata la scadenza di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro"), relative al primo semestre del 2018.

 

Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) è intervenuto sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.

 

Nuovo calendario delle scadenze

L’art. 11 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre). Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:

 

Periodicità fatture del 2018

Comunicazione entro

Gennaio - febbraio - marzo

aprile - maggio - giugno

 

I ^ semestre

30 settembre 2018

(differito al 1° ottobre)

Luglio - agosto - settembre

ottobre - novembre - dicembre

 

II ^ semestre

28 febbraio 2019

 

Esonero per gli agricoltori

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura. Tra le ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973.

Il comma 2-ter dell’articolo 11, D.L. 87/2018 estende l’esonero dall’obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972. Scompare quindi la limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell’attività (quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati “non montani”).

 

Altre semplificazioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 29190/2018 del 05.02.2018) sono state recepite le novità introdotte con l’art. 1-ter del D.L. 148/2017, che possono già essere applicate per i dati da trasmettere del secondo semestre 2017, che sono:

- la riduzione dei dati da trasmettere, i quali sono oggi limitati al numero di partita Iva o al codice fiscale dei soggetti coinvolti nell’operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota Iva o la tipologia di operazione Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;

- la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo, in luogo di quelli delle singole fatture emesse e ricevute di importo, Iva compresa, inferiore a 300 euro (art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996).

 

Dati da comunicare

Con il nuovo spesometro i soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione dei dati riferiti a:

fatture emesse: vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione;

fatture / bollette doganali ricevute: i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione;

note di variazione delle predette fatture.

Non devono essere comunicate le operazioni con scontrini e ricevute fiscali o schede carburante (semplificando, quelle che si registrano senza il cliente o il fornitore), nè gli acquisti da privato (ricevute di acquisto di beni usati), e neppure le fatture elettroniche inviate alla P.A per il tramite dello Sdi, che possono comunque essere incluse nei flussi, come chiarito espressamente dalla C.M. n. 1/E/2017.

 

Soggetti obbligati ed esclusi

I soggetti obbligati allo spesometro sono tutti i soggetti passivi Iva.

Sono invece esclusi:

û i contribuenti nel regime forfettario;

û i contribuenti minimi;

û i produttori agricoli in regime di esonero;

û la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;

û i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito allinvio telematico dei dati fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione dei corrispettivi elettronici delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi.

 

Modalità di invio

La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica, tramite file in formato xml, necessariamente separati e distinti che:

• contengano i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori;

• sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite CAdES-BES, XAdES-BES ovvero Entratel (Desktop telematico), per garantire origine e integrità dello stesso;

• può essere trasmesso con una delle seguenti modalità: web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo; WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.

 

Regime sanzionatorio

L’articolo 11, comma 2 bis del D.Lgs. 471/1997 stabilisce la sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, pari a due euro per ogni fattura con il limite di mille euro per ciascun trimestre; inoltre la norma dispone la riduzione a metà della sanzione che diventa quindi di un euro per ciascun documento, con un massimo di 500 euro a trimestre, se la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria.

Nella recente risoluzione 28.7.2017, n. 104/E l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, per regolarizzare l’omessa/errata comunicazione dei dati delle fatture in esame.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

24/09/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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